Guida completa al Nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro

Jul 22 / Management Academy
Dal 17 aprile 2025 è ufficialmente in vigore il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo aggiornamento introduce importanti novità per aziende, datori di lavoro, lavoratori, preposti, dirigenti e figure specialistiche come gli addetti agli spazi confinati.

In questa guida aggiornata ti spieghiamo cosa cambia, a chi si applicano le nuove regole e quali corsi di formazione e aggiornamento sono obbligatori, con un focus sui corsi attivati dalla nostra Academy.

Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 segna un punto di svolta nella disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Oltre ad aggiornare le modalità, i contenuti e le responsabilità legate alla formazione, l’accordo ha il merito di riorganizzare e unificare la normativa precedente, rendendola più coerente e facilmente applicabile dalle imprese.

Un Accordo unico che sostituisce tutti i precedenti

A differenza degli anni passati, in cui erano in vigore diversi accordi separati, il nuovo testo accorpa e sostituisce i principali Accordi Stato-Regioni precedenti, semplificando la normativa di riferimento:
  • Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR) → Formazione di lavoratori, preposti e dirigenti
  • Accordo del 21/12/2011 (Rep. 223/CSR) → Formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP
  • Accordo del 22/02/2012 → Formazione per attrezzature di lavoro con abilitazione specifica
  • Accordo del 07/07/2016 → Formazione per RSPP e ASPP
  • Accordo del 25/07/2012 → Linee applicative (abrogato)

In sintesi, il nuovo Accordo 2025 costituisce il riferimento unico per tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Ambito di applicazione: chi è coinvolto

Il nuovo Accordo definisce durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi obbligatori per:
  • Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08)
  • RSPP e ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08)
  • Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (art. 34)
  • Coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori (art. 98)
  • Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011)
  • Operatori di attrezzature con abilitazione specifica (art. 73, comma 5)

Le principali novità introdotte dall’Accordo 2025

Tra i cambiamenti sostanziali, segnaliamo:
  • Formazione obbligatoria preventiva: il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
  • Contenuti minimi e modalità rigorosamente definiti: ogni corso deve essere progettato secondo standard didattici e normativi ben precisi.
  • Criteri aggiornati per la formazione e-learning: ammessa solo per determinati corsi e ruoli, come specificato in questa guida INAIL.
  • Obbligo di aggiornamento regolare, anche per corsi svolti online.
  • Inclusività formativa: docenti e materiali devono tener conto di lingua, età, genere e cultura del partecipante.
  • Verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi.
  • Verifica di efficacia durante il lavoro: le aziende dovranno valutare se la formazione ha un impatto concreto sull’operato dei dipendenti.

Soggetti formatori: chi può erogare i corsi nel 2025

Un’altra novità rilevante è la definizione puntuale dei soggetti formatori abilitati ad erogare formazione e aggiornamento, inclusi seminari e convegni.
I soggetti formatori autorizzati sono:
  • Soggetti istituzionali
  • Soggetti accreditati
  • Altri soggetti, tra cui:
    - Fondi Interprofessionali di settore
    - Organismi paritetici riconosciuti (art. 51 D.Lgs. 81/08)
    - Associazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori

Per i soggetti accreditati, viene richiesto il possesso di accreditamento regionale per la formazione e, per alcuni corsi, almeno tre anni di esperienza documentata in materia di sicurezza.

Una deroga significativa è prevista per i corsi destinati ai lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali l’esperienza triennale non è necessaria: basta l’accreditamento regionale.

 Il nuovo Accordo consente inoltre al datore di lavoro di organizzare direttamente i corsi per i propri dipendenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore.

In sintesi: un Accordo unico, più severo, ma anche più chiaro

Il Nuovo Accordo 2025 rende il sistema formativo:
  • Più trasparente: grazie all’unificazione dei testi precedenti
  • Più controllabile: con verifica dell’apprendimento e dell’efficacia
  • Più professionale: con requisiti certi per chi eroga i corsi
  • Più inclusivo: con attenzione a tutti i profili dei lavoratori

 Consulta il testo completo dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale oppure richiedi subito supporto per adeguarti:

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Ecco nel dettaglio le principali novità:

1. Formazione obbligatoria preventiva

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il momento in cui va erogata la formazione. Il nuovo Accordo stabilisce che:
  • La formazione sulla sicurezza deve essere completata prima dell’inizio delle attività lavorative.
  • Non è più ammesso, nemmeno temporaneamente, l’impiego di lavoratori non ancora formati, neppure per i primi 60 giorni.
  • Il datore di lavoro ha la piena responsabilità nel garantire che la formazione sia completata prima dell’assegnazione alla mansione.


 Questo punto elimina ogni ambiguità presente nella precedente normativa e tutela in modo più efficace la salute e la sicurezza del lavoratore.

2. Maggiore rigore sui contenuti e sull'organizzazione dei corsi

I corsi di formazione devono rispettare standard minimi di qualità e tracciabilità. Ogni corso deve prevedere:
  • Un soggetto organizzatore identificabile
  • Un responsabile del progetto formativo
  • Docenti in possesso dei requisiti indicati nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
  • Un numero massimo di 30 partecipanti
  • Un registro presenze aggiornato

Inoltre, il programma formativo deve essere coerente con i rischi effettivi della mansione e aggiornato rispetto a eventuali modifiche nei processi produttivi, strumenti o sostanze impiegate.

3. Nuove regole per la formazione in e-learning

L’Accordo 2025 fornisce linee guida più precise sull’utilizzo dell’e-learning nella formazione sicurezza sul lavoro, distinguendo due modalità:
  • FAD Sincrona (videoconferenza): ammessa in alternativa alla formazione in aula, tranne per corsi con esercitazioni pratiche.
  • FAD Asincrona (e-learning): ammessa solo per:    
     - Formazione generale per lavoratori
     - Formazione specifica per rischio basso
     - Corsi di aggiornamento
     - Corsi per dirigenti
     - Modulo A RSPP e corsi per datori di lavoro

 Attenzione: l’uso dell’e-learning non è più consentito per formazione specifica in aziende a rischio medio o alto.

4. Obbligo di aggiornamento continuo

Tutti i corsi, anche quelli svolti in modalità e-learning, sono soggetti a scadenze di aggiornamento, in media ogni 5 anni. Questo vale per:
  • Lavoratori
  • Preposti
  • Dirigenti
  • Datori di lavoro
  • Addetti a compiti speciali

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento rende nullo l’attestato precedente e può comportare sanzioni per l’azienda.

Il nuovo Accordo introduce un principio fondamentale: la formazione deve essere accessibile e comprensibile a tuttiQuesto approccio mira a garantire che nessun lavoratore sia escluso dalla piena comprensione delle regole di sicurezza, migliorando la reale efficacia dei percorsi formativi.

Capitoli della guida

  1. Obblighi formativi per aziende e lavoratori
  2. Modalità di svolgimento dei corsi (in presenza, videoconferenza, e-learning)
  3. Corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per categoria

1. Obblighi formativi secondo il nuovo Accordo

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito con chiarezza le responsabilità formative del datore di lavoro e i diritti-doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e aggiornato dall’Accordo 2025:
  • Ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di garantire ai propri lavoratori una formazione adeguata, specifica e tempestiva.
  • La formazione deve essere: completata prima dell’inizio delle mansioni lavorative, proporzionata ai rischi specifici connessi alla mansione, gratuita per il lavoratore e svolta durante l’orario di lavoro.

 Il principio della "formazione preventiva" viene rafforzato: il lavoratore non può essere adibito a mansioni operative se non ha ricevuto la formazione obbligatoria prevista.

Il nuovo Accordo ha eliminato definitivamente la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione, come consentito dal vecchio Accordo del 2011. Questa disposizione aveva generato fraintendimenti, facendo pensare che il lavoratore potesse operare anche senza formazione nei primi due mesi. Ora:
  • Il lavoratore non può in alcun modo svolgere attività operative senza formazione preventiva.
  • Il datore di lavoro è sempre responsabile della conformità formativa prima dell’ingresso in azienda.


Il rispetto di questo obbligo è oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza e può comportare sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienza.

2. Modalità di svolgimento dei corsi

Il Nuovo Accordo stabilisce anche le modalità ammesse per l’erogazione della formazione sulla sicurezza. Ogni modalità ha caratteristiche specifiche e limiti normativi precisi, in funzione del tipo di corso e del livello di rischio aziendale.

Formazione in presenza (obbligatoria per corsi pratici)
È la modalità preferita per corsi ad alto contenuto operativo o pratico, ad esempio per:
  • Addetti a spazi confinati
  • Addetti all’utilizzo di DPI di III categoria
  • Lavoratori esposti a rischi elevati


Obbligatoria per le aziende classificate a rischio medio o alto nella formazione specifica.

 La presenza fisica garantisce il corretto svolgimento delle esercitazioni pratiche, previste per legge in alcuni percorsi formativi.

Videoconferenza (FAD sincrona)
  • È una modalità sincrona (in tempo reale) che consente l’interazione con il docente.
  • È considerata equivalente all’aula, salvo per corsi con prove pratiche.
  • Può essere utilizzata per:
     - Formazione lavoratori rischio basso, medio e alto (solo parte teorica)
     - Formazione dirigenti
     - Formazione preposti
     - Corsi di aggiornamento

 Attestati validi come quelli in aula, a condizione che siano rispettati requisiti di tracciabilità, presenza e interazione.

E-learning (FAD asincrona)
  • Modalità autonoma e flessibile, non in tempo reale.
  • Ammessa solo per corsi senza contenuti pratici, espressamente indicati nell’Accordo:
Corso
E-learning consentito?
Formazione generale lavoratori
Formazione specifica rischio basso
Formazione specifica rischio medio/alto
Corsi di aggiornamento lavoratori (tutti i rischi)
Formazione dirigenti
Modulo A RSPP
Formazione datore di lavoro (iniziale + aggiornamento)

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Ogni corso in e-learning deve essere conforme ai criteri previsti nell’Allegato II dell’Accordo: tracciabilità del percorso, test intermedi e finali, assistenza tecnica e tutoraggio formativo.

3. Corsi obbligatori per categoria: cosa prevede il Nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato in modo significativo l’impianto formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una delle novità più importanti riguarda la ristrutturazione completa dei percorsi formativi obbligatori, con indicazioni più chiare su contenuti, modalità di erogazione e aggiornamenti.

Di seguito analizziamo, categoria per categoria, in cosa consistono i corsi, a chi sono rivolti, cosa cambia rispetto alla normativa precedente, e come adeguarsi subito con corsi aggiornati e conformi.

Formazione lavoratori: obbligo immediato

Con l’entrata in vigore dell’Accordo 2025, la formazione per i lavoratori diventa effettivamente preventiva. Non è più possibile far iniziare un lavoratore senza aver completato i moduli previsti, nemmeno per un breve periodo. Il termine dei 60 giorni, contenuto nel vecchio Accordo del 2011, viene eliminato per chiarire che la sicurezza non può essere rimandata.

Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli:
  • Formazione generale (4 ore), comune a tutti i lavoratori, focalizzata su principi base della prevenzione e del rischio.
  • Formazione specifica, la cui durata varia in base al livello di rischio aziendale:
     - Basso rischio: 4 ore, consentito anche in e-learning
     - Medio rischio: 8 ore, solo in aula o videoconferenza
     - Alto rischio: 12 ore, esclusivamente in aula

L’aggiornamento quinquennale (6 ore ogni 5 anni) è obbligatorio, anche per chi ha svolto il corso in passato.

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Preposti: obbligo esteso e contenuti più operativi

Il preposto è la figura che sovrintende alle attività operative degli altri lavoratori, vigilando sul rispetto delle procedure di sicurezza. La nuova normativa sottolinea la sua centralità e ne rafforza l’obbligo formativo.
Anche i lavoratori già formati devono frequentare il corso specifico per preposti, della durata di 8 ore, con aggiornamento ogni 2 o 5 anni in base alla regione. I contenuti includono:
  • Vigilanza e controllo delle misure di sicurezza
  • Comunicazione e gestione delle non conformità
  • Ruolo e responsabilità giuridica del preposto

È ammessa la videoconferenza per la parte teorica, ma eventuali esercitazioni pratiche devono essere svolte in aula.

Corso per Preposti – sicurezza sul lavoro

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Dirigenti: percorso formativo indipendente e personalizzabile

dirigenti sono responsabili dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse. Il loro percorso formativo non è cumulabile con quello dei lavoratori: deve essere indipendente, con contenuti orientati a:
  • Gestione dei rischi organizzativi
  • Responsabilità in materia di sicurezza
  • Comunicazione interna e leadership

La formazione ha una durata di 16 ore, ed è interamente erogabile in e-learning, purché siano garantiti tracciabilità, test intermedi e una valutazione finale.
Con l’Accordo 2025, diventa esplicito anche l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni, e vengono introdotti nuovi contenuti soft-skill legati alla gestione delle persone e alla cultura della sicurezza.

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Corso per Dirigenti – sicurezza lavoro

Spazi confinati: addestramento pratico e zero margine d’errore

Chi accede a ambienti confinati o sospetti di inquinamento – come silos, cisterne, pozzetti, condotte – è esposto a rischi elevati: mancanza di ossigeno, gas, pericoli chimici e fisici. Per questo, la formazione è più rigorosa rispetto ad altri corsi.

Il corso per addetti agli spazi confinati, regolato dal DPR 177/2011 e aggiornato dall’Accordo 2025, prevede:
  • Addestramento sull’uso di DPI di III categoria (es. imbracature, autorespiratori)
  • Simulazioni di emergenza e gestione del rischio
  • Modalità esclusivamente in presenza, con esercitazioni obbligatorie

La durata varia da 8 a 24 ore, in base al tipo di ambiente e mansione. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, con documentazione formale dell’addestramento.

Corso addetti spazi confinati

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Aggiornamenti: obbligatori, tracciabili, verificabili

Il nuovo Accordo ribadisce che nessun corso ha validità illimitata. L’aggiornamento è obbligatorio per tutti i profili: lavoratori, preposti, dirigenti, addetti spazi confinati.
Cosa cambia con l’Accordo 2025:
  • Anche i corsi svolti in e-learning devono essere aggiornati
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare e documentare l’avvenuto aggiornamento
  • La mancata formazione rende inefficace l’attestato precedente

Corsi di aggiornamento sulla sicurezza

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Conclusioni

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta un passo avanti concreto per garantire una formazione più efficace, tempestiva e sicura per ogni lavoratore. Come ente di formazione specializzato, siamo pronti ad accompagnarti nell’adeguamento agli obblighi normativi.

 Se sei un’azienda o un professionista che vuole mettersi in regola, contattaci subito per ricevere il supporto di un esperto.
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